Statuto
A parziale modifica di quanto sotto riportato si comunica che a partire dal 23 ottobre 2017la sede del Gruppo di Cultura Navale è sita in Genova, Via O. Pane 3 int. 14Gruppo di CULTURA NAVALE
Articolo 1
É costituita in Bologna, con sede in via Murri n. 24, l’Associazione denominata “Gruppo di CULTURA NAVALE” che ha lo scopo di diffondere e promuovere la cultura marinara ed il progresso scientifico attraverso la raccolta, conservazione, restauro e diffusione di documentazioni navali, antiche e moderne, per mettere a disposizione di tutti i soci il materiale e le esperienze raccolte.
Il Gruppo si propone altresì di promuovere lo studio della tecnica navale, sia per quanto riguarda la progettazione e la costruzione dei mezzi marini o per acque interne, sia per quanto riguarda la conservazione della documentazione ad esso inerente al fine di poterne tramandare il patrimonio culturale, tecnico e scientifico relativo al mondo del mare e della navigazione.
Il Gruppo intende operare in collaborazione con Enti pubblici e privati, Cantieri, Archivi, Compagnie di Navigazione ed in specie con l’ATENA, Associazione che si prefigge i medesimi scopi del Gruppo.
Articolo 2
Il Gruppo è apolitico e apartitico ed al di fuori di qualsiasi organismo che comunque abbia fondamento politico o religioso.
Il Gruppo non ha alcun fine di lucro. Tutte le sue iniziative sono volte esclusivamente alla ricerca ed alla raccolta e le somme comunque introitate, una volta dedotte le relative passività, non potranno mai venire ripartite fra i Soci, ma esclusivamente destinate al miglior raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1 con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 3
L'appartenenza al Gruppo è aperta a chiunque ne faccia domanda scritta, purchè si tratti di persona di buona condotta morale.
Al Gruppo possono aderire altre Associazioni che parteciperanno alla vita sociale del Gruppo tramite un proprio delegato. Sulla accettazione di qualunque domanda di iscrizione si esprime il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni, con giudizio inappellabile e senza dover dare spiegazioni, qualora la domanda fosse respinta.
Articolo 4
I Soci saranno considerati “ordinari”, od anche “collettivi” secondo l’articolo 3) ed “onorari”, questi ultimi nominati secondo le modalità di cui all’articolo 12.
Le quote sociali saranno fissate di anno in anno dalla Assemblea Generale dei Soci.
Ogni Socio ha il preciso dovere di mantenere un contegno corretto nei riguardi dei Consociati e del Gruppo.
Articolo 5
La qualità di Socio viene a decadere:
a) in caso di decesso;
b) a seguito di dimissioni presentate in forma scritta;
c) per mancato pagamento delle quote sociali entro il termine fissato nel relativo sollecito;
d) per indegnità morale o gravi scorrettezze nei confronti degli altri Soci, del Gruppo o di altri Enti similari;
e) per condanne o reati a seguito di definitivo processo penale.
Nei casi d) ed e) il Consiglio Direttivo decide mediante votazione segreta sulla eventuale radiazione, previa comunicazione all’interessato. La deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicata al Socio con lettera raccomandata. Il Socio potrà ricorrere alla prossima Assemblea.
Articolo 6
Su parere del Consiglio Direttivo o per decisione assembleare il Gruppo può aderire ad organismi locali, nazionali od internazionali che non contrastino con lo spirito cui si ispira il presente Statuto.
Analogamente, per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, potrà costituire particolari sezioni specializzate, gruppi di lavoro anche con propria denominazione, Comitati od altri organismi analoghi che meglio consentano, agendo in un ben definito settore, di ottenere quei risultati propagandistici, sociali, culturali o morali che il Gruppo si prefigge.
La direzione e responsabilità dei vari rami di attività potrà essere affidata esclusivamente a Soci regolarmente iscritti, anche se non appartenenti al Consiglio. Tali attività debbono comunque svolgersi sotto la sorveglianza del Consiglio Direttivo, cui compete ogni decisione circa le nomine e gli eventuali oneri finanziari.
Il preposto ad una particolare attività partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discuta del proprio settore, con diritto di voto nelle decisioni interenti.
Articolo 7
Organi del Gruppo sono:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8
L’Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria, da convocarsi almeno una volta l’anno e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio che viene fissata il 31 dicembre di ogni anno:
a) approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
b) elegge il Consiglio Direttivo;
c) stabilisce le quote di iscrizione e le quote annuali;
d) decide sugli argomenti all’ordine del giorno.
Nella approvazione del conto consuntivo, il Segretario Tesoriere non ha diritto di voto.
L'Assemblea straordinaria sarà convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno oppure quando un decimo, ma non meno di cinque, dei Soci ne faccia domanda motivata scritta al Presidente. In questo ultimo caso l'Assemblea dovrà convocarsi entro trenta giorni.
Ogni seduta dell'Assemblea Generale dei Soci sarà valida in prima convocazione se saranno presenti almeno due terzi degli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.
Le convocazioni dell'Assemblea debbono essere spedite almeno trenta giorni prima di quello fissato.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può deliberare in riunione formale o per referendum, anche postale o con mezzi elettronici, a seconda di quanto verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio.
Per deliberare lo scioglimento del Gruppo e la devoluzione del patrimonio, come previsto dall'articolo 17, purchè posti all'ordine del giorno, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati presenti.
Le variazioni statutarie possono essere effettuate sia nel corso di Assemblee ordinarie che straordinarie, purchè regolarmente preannunciate nell'ordine del giorno, senza applicare le maggioranze previste dall'articolo 21 c.c..
Articolo 9
Ogni Socio, la cui domanda di iscrizione sia stata presentata da almeno un mese antecedente l'Assemblea ed abbia compiuto diciotto anni, ha diritto ad un voto. Su parere unanime del Consiglio Direttivo, possono essere ammessi a votare i Soci iscritti da meno di un mese.
In caso di assenza o di impedimento, comunque da specificare in mandato scritto, i Soci possono delegare, per l'esercizio dei loro diritti, un altro Socio. Il Socio delegato non può rappresentare più di un Socio, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Vi è una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri ed ha funzioni deliberative. In via eccezionale, il Consiglio può essere eletto senza votazione, qualora i partecipanti alla Assemblea decidano, all'unanimità, di confermare il Consiglio uscente.
L’Assemblea può anche fissare un numero di Consiglieri superiore a tre, comunque non maggiore di cinque.
Tutti i Soci maggiorenni possono candidarsi per il Consiglio Direttivo e saranno eletti coloro che raccoglieranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità sociale.
Appena costituito, il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti, con le modalità che ritiene opportune, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carico un anno solare e delibera in merito alla attività, organizzazione ed amministrazione del Gruppo, nel rispetto totale del presente Statuto, rimanendo in carica sino alla assemblea fissata per il rinnovo delle cariche.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno due Consiglieri. La convocazione può essere fatta anche verbalmente.
Il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Se nel corso dell'anno uno o più Consiglieri cessano dalla carica, subentrano coloro che hanno raccolto, nell'ordine, il maggior numero dei voti. In mancanza di altri candidati, i Consiglieri in carica possono cooptare fra i Soci i Consiglieri mancanti, con parere unanime sulle persone prescelte.
Il Consiglio Direttivo si considera dimissionario al momento in cui, nel corso della Assemblea annuale, viene nominato un Comitato elettorale per la nomina di un nuovo Consiglio. Relaziona pertanto sulla passata attività e sui lavori in corso, lasciando al Consiglio entrante il compito di proporre la nuova gestione sociale.
Articolo 11
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Gruppo a tutti gli effetti ed anche in giudizio; ha la facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio oppure a quella della Assemblea Generale dei Soci (senza diritto al voto) rappresentanti di Amministrazioni pubbliche o private, Enti, Uffici ed Associazioni, nonchè esperti di particolari materie, ogni qualvolta lo ritenga utile alle attività del Gruppo.
In caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.
Articolo 12
Tutte le cariche sociali sono onorifiche ed i Soci che le ricoprono prestano la loro attività gratuitamente. Ad essi possono rimborsarsi le sole spese sostenute per l'espletamento degli incarichi svolti. Allo scadere del mandato possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Socio Onorario a persone che si siano particolarmente distinte nel favorire l'affermazione del Gruppo o comunque nel perseguire gli stessi scopi che il Gruppo si prefigge. I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota sociale ed hanno le stesse prerogative dei Soci ordinari.
Articolo 13
Le entrate sono conservate dal Segretario Tesoriere e sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle erogazioni di Soci, Enti o privati;
c) dagli introiti per qualsiasi iniziativa sociale avente carattere di propaganda.
La dotazione patrimoniale della Associazione cosituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori e finchè dura l'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretendere la quota in caso di recesso o esclusione.
La quota medesima non è rivalutabile nè trasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte.
Articolo 14
Vengono istituiti:
a) un libro Soci;
b) un libro cassa
c) un libro verbali delle Assemblee;
d) un libro verbali del Consiglio Direttivo.
La tenuta di questi libri può anche avvenire per via telematica.
Articolo 15
Ogni Socio, purchè in regola con le quote sociali, ha diritto di prendere visione di qualsiasi atto amministrativo del Gruppo.
Ha diritto altresì, per particolari motivi o argomenti sociali, di rivolgere quesiti scritti al Consiglio Direttivo che dovrà rispondere, egualmente in forma scritta, entro quindici giorni.
Articolo 16
Tutte le eventuali controversie fra Soci e fra questi ed il Gruppo od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi dalla Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Articolo 17
In caso di scioglimento del Gruppo, il patrimonio non economico, su parere della Assemblea, dovrà essere destinato ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 18
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.